Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito?
Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.
Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento (v. risposta specifica per l'assegno). Un'altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto.
Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un'azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni. Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti. Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.
Che significa "costituzione in mora" del debitore?
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
- l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
- l'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
- l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
- la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.
Che cos'è un decreto ingiuntivo?
Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario.
È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni. Contro un decreto ingiuntivo è possibile fare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto (normalmente 40 giorni)
Quali garanzie si possono inserire in un contratto per avere più probabilità che venga adempiuto?
Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l'adempimento dell'accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti. Innanzi tutto può prevedersi una caparra con funzione penitenzile o confirmatoria, oppure una clausola penale (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento). Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo). Come garanzie reali la legge prevede il pegno (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all'adempimento) e l'ipoteca (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo. A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la fidejussione, o la fidejussione omnibus, oppure la garanzia a prima richiesta.
Cosa fare per recuperare il credito contenuto in una cambiale?
La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1669/33, art. 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Una disciplina simile è stabilita per l'assegno bancario.
Se affido il recupero dei crediti a società esterne, i rapporti commerciali con i clienti saranno poi pregiudicati?
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In caso di ritardo nell'adempimento di un contratto, si possono chiedere gli interessi al debitore?
Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).
Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (art. 1284 c.c.).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.
Il D.L. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
- trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
A quanto ammonta il tasso di interesse legale?
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004. Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
- Giorno di decorrenza (e provvedimento) Tasso
21 aprile 1942 (R.D. 262/42) 5.0 %
16 dicembre 1990 (L. 353/90) 10.0 %
1 gennaio 1997 (L. 662/96) 5.0 %
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) 2.5 %
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) 3.5 %
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) 3.0 %
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) 2.5 %
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo. In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore (GU n. 11 del 15-1-2004) nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali viene quindi calcolato come segue:
- § 9.83% per il semestre luglio - dicembre 2006
§ 9.25% per il semestre gennaio - giugno 2006
§ 9.05% per il semestre luglio - dicembre 2005
§ 9.09% per il semestre gennaio - giugno 2005
§ 9.01% per il semestre luglio - dicembre 2004
§ 9.02% per il semestre gennaio - giugno 2004
§ 9.10% per il semestre luglio - dicembre 2003
§ 9.85% per il semestre gennaio - giugno 2003
§ 10.35% per il semestre luglio - dicembre 2002
Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali. È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio degli interessi. Se affido il recupero dei crediti a società esterne, i rapporti commerciali con i clienti saranno poi pregiudicati? I nostri Clienti ci confermano che è vero il contrario: rapporti professionali improntati sulla professionalità, chiarezza, concretezza e reale ricerca di soluzioni ragionevoli e sostenibili rinforzano stima e reciproco rispetto.